(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 54  del
                          12 dicembre 2016) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
  (Omissis). 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
  Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione; 
  Visto l'art. 3, l'art. 4, comma 1, lettere b), f), i), n),  o),  r)
ed u), e l'art. 11 dello Statuto; 
  Vista  la  legge  regionale  5  febbraio  2008  n.   4   (Autonomia
dell'Assemblea legislativa regionale). 
 
                      Considerato quanto segue: 
 
  1. Il Consiglio regionale con la mozione 6 aprile 2016, n. 220,  ha
riconosciuto   nell'architettura   un   elemento   determinante    di
trasformazione del territorio; 
  2. Con la mozione n. 220/2016 il Consiglio regionale si  e'  quindi
impegnato ad istituire un premio regionale  a  cadenza  biennale  che
miri, al contempo, a  perseguire  la  valorizzazione  delle  migliori
esperienze  presenti  nel  settore  e  a   promuovere   la   qualita'
architettonica, nonche' la diffusione e lo sviluppo di buone pratiche
d'innovazione ambientale e civile ed il perseguimento degli obiettivi
dettati dalla normativa urbanistica regionale. Tali finalita' sono da
raggiungere  tramite  la   valorizzazione   dei   principali   attori
dell'architettura, quali il progettista, il committente e  l'impresa,
nonche'  per  mezzo  della  promozione  dell'architettura  come  arte
sociale, cui la societa'  tutta  partecipa  e  nella  quale  l'intera
societa' si rappresenta; 
  3.  Valutata  la  necessita'  di  procedere  in  tempi  brevi  alla
costituzione del comitato organizzatore, cosi' da porre le condizioni
per la realizzazione del premio entro  il  primo  semestre  2017,  si
prevede l'entrata in vigore della presente legge il giorno successivo
alla data di pubblicazione nel  Bollettino  Ufficiale  della  Regione
Toscana; 
 
                               Approva 
                         la presente legge: 
 
                               Art. 1 
 
   Istituzione del Premio regionale di architettura contemporanea 
 
  1. Il Consiglio  regionale,  nel  riconoscimento  dell'architettura
come  elemento  determinante  di   trasformazione   del   territorio,
istituisce un premio regionale, a cadenza biennale, denominato Premio
regionale di architettura contemporanea. 
  2. Il Premio mira, al  contempo,  a  perseguire  la  valorizzazione
delle migliori esperienze presenti nel  settore  e  a  promuovere  la
qualita' architettonica, nonche' la diffusione e lo sviluppo di buone
pratiche d'innovazione ambientale e civile e il  perseguimento  degli
obiettivi dettati dalla normativa urbanistica regionale. Le finalita'
del Premio sono perseguite tramite la valorizzazione  dei  principali
attori dell'architettura, quali  il  progettista,  il  committente  e
l'impresa, quindi, per mezzo della promozione dell'architettura  come
arte sociale a cui la societa' tutta partecipa e nella quale l'intera
societa' si rappresenta.